Sintesi corso di aggiornamento sulla violenza riservato alla Questura di Roma, quarto incontro (prima parte)

Delitti Familiari

Nella mattina del 13 febbraio il team multidisciplinare dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (A.I.C.P.) ha tenuto, presso la sala conferenze dell’Associazione, il quarto incontro del corso di aggiornamento sulla prevenzione e il contrasto alla violenza, riservato ad alcuni operatori della Questura di Roma. Il Dott. Massimo Lattanzi Presidente dell’Associazione ha aperto il seminario presentando il responsabile dell’ufficio legale dell’associazione l’Avv. Elia Cursaro, coordinatrice genitoriale e mediatrice familiare, che si occupa principalmente di interdetti.

L’Avv. Cursaro, ha introdotto le misure di prevenzione e contrasto alla violenza secondo la normativa italiana vigente, citando la Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1° agosto del 2014, che riconosce alle donne e alle ragazze una maggiore esposizione al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini e, che la violenza domestica non colpisce solo le donne in modo sproporzionato, ma anche gli uomini. A fronte di ciò risultano fondamentali i programmi di carattere preventivo e di trattamento, agendo sia sull’autore che sulla vittima.

Il Codice Rosso, entrato in vigore il 9 agosto 2019, si è rivelato essere fortemente innovativo in quanto si riferisce alla violenza di genere intesa come atto lesivo, sia nei confronti del genere femminile che di quello maschile. Con l’introduzione del Codice Rosso sono state apportate modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere:

  • 387 bis c.p. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Detto reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque violi la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.) e l’ordine di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.) ma, non è previsto l’arresto in flagranza di reato, una falla, questa, che ha suscitato molte polemiche.
  • 612 ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. Tale norma è di tipo sussidiario, è avvenuta un’evoluzione degli elementi presi in considerazione per evidenziare tale condotta.
  • 583 – quinquies c.p. – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale dalla quale ne derivino deformazione o sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Tale norma è stata dibattuta a lungo perché presenta una visione parziale del ‘fatto -reato’ in quanto prende in considerazione unicamente gli sfregi sul viso, tralasciando gli eventuali danni arrecati su tutto il resto del corpo.
  • 572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi: chiunque maltratti una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti, di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato, configurando il reato per violenza assistita.
  • 612 bis c.p. – Atti persecutori. Salvo il fatto che si costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi (la pena attuale ha sostituito quella da sei mesi a cinque anni) chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionarne un perdurante e grave stato di ansia o  paura, tale da ingenerare un fondato timore per l’incolumità  propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva costringendo lo stesso ad alterare e/o modificare le proprie abitudini di vita. In questo articolo si può constatare la difficoltà nella configurazione del reato perché a volte la persecuzione è solo percepita a causa di condotte non sempre dimostrabili.

Centro profilassi relazioni disfunzionali e violente https://www.offender.eu/articoli/Delitti-Familiari-Centro-profilassi-relazioni-disfunzionali-e-violente.html

Al momento è in atto il progetto “La violenza di genere che non degenera” vincitore del bando finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità. I finanziamenti permettono di offrire il protocollo A.I.P.C.© a tutte le persone colpite dalla violenza, in particolare i presunti autori di violenza e stalking. 

Per appuntamenti ed informazioni

Numero Nazionale 06442426573 (dal lunedì’ al venerdì’ orario 09:00_19:00). Numero Nazionale 39 392 440 1930 (festivi e fine settimana orario 12:00_16:00)

Riproduzione riservata ©A.I.P.C. Editore 2020

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